16 marzo 2010 - Dare del gay ad una persona è reato: la Cassazione dice basta alle denigrazioni nei confronti degli omosessuali e ricorda che tale condotta può sfociare in una condanna per ingiuria.

 

Non si può dire a qualcuno che è un gay con l'intento di offendere, anche se la persona a cui è rivolta l'espressione ha effettivamente tendenze omosessuali e nonostante si dichiari di non avere pregiudizi e anzi di essere "laici apertissimi".
A stabilirlo è la Cassazione, che ha confermato una multa di 400 euro per ingiuria nei confronti di un vigile 60enne di Ancona. Il 17 novembre del 2002 Dante S. (questo il nome dell'imputato) aveva preso carta e penna e aveva scritto una lettera al collega Luciano T., con il quale da anni vi era un'accesa rivalità. Nella lettera, insieme ad alcune accuse, Dante denunciava "l'essere gay" del collega. Con questa pronuncia la Suprema Corte ha voluto dire basta alle denigrazioni nei confronti degli omosessuali, ricordando che simili condotte possono sfociare in una condanna per ingiuria.
A niente sono servite le spiegazioni della difesa, che ha sostenuto "che il termine gay di per sé non è offensivo e che nella specie non c'era animus nocendi dal momento che l' imputato nella lettera aveva dichiarato di nutrire simpatia per Luciano T., di essere laico e apertissimo e di non giudicare i costumi sessuali di nessuno". A quanto si apprende, i due uomini erano ai ferri corti dal 1995, poiché entrambi sostenevano di aver diritto all'incarico di comandante della polizia municipale di Ancona.
La prima sezione penale della Suprema Corte, con la sentenza 10248, ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato contro la sentenza di appello bis.
Per la Cassazione, il tribunale di Ancona ha "correttamente svolto la sua funzione, inquadrando per un verso il termine 'gay' utilizzato nella lettera agli episodi che la sentenza annullata aveva omesso di considerare (la vacanza con il marinaio e l'allontanamento dal club frequentato da minori) e valutando le ulteriori accuse, presenti nella missiva ritenuta offensiva, come denigratorie, con giudizio di merito, logicamente motivato". Nella lettera, infatti, l'imputato accusava il collega anche di aver sottratto documenti pubblici dagli uffici municipali di Ancona, nell'ambito di una cancellazione abusiva di contravvenzioni, nonché di aver favorito la propria nipote in un concorso pubblico.
Per la Cassazione, il ricorso dell'imputato non poteva essere accolto neanche in relazione al fatto che tra le parti esistevano "rapporti tesi", che avrebbero potuto, secondo il ricorrente, portare al riconoscimento della discriminante della provocazione: ciò, si legge nella sentenza, "è in contraddizione con il tempo trascorso rispetto ai fatti indicati come provocatori, poiché una lettera inviata dopo un giorno da essi, col corollario del tempo necessario per concepirla e scriverla, escludono in radice il concetto di immediatezza".